Art. 9.
(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni).

      1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,

 

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n. 123, i tempi e le modalità della progressiva digitalizzazione degli atti e dei documenti dei procedimenti giurisdizionali amministrativo, contabile e tributario e dei procedimenti dinanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato e alle sezioni di controllo della Corte dei conti sono stabiliti con uno o più decreti adottati, sentiti gli ordini professionali interessati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa dal Presidente del Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente della Corte dei conti e, per la giustizia tributaria, acquisito il parere di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti, tenuto conto delle regole tecniche e dei formati di cui al comma 4, dispongono una fase di sperimentazione parziale o totale, anche limitata a singoli uffici giudiziari, e, all'esito della stessa, prevedono:

          a) valutati i risultati della sperimentazione, nonché lo stato dello sviluppo tecnologico, l'obbligo di depositare anche o esclusivamente su supporto informatico o per via telematica gli atti o i documenti offerti in comunicazione dalle parti;

          b) eventuali deroghe all'obbligo di produzione su supporto informatico o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti e documenti;

          c) il numero di copie cartacee da produrre quando il deposito su supporto informatico o in via telematica non escluda il deposito di atti o documenti in forma cartacea.

      2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, acquisendo efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
      3. Le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria curano il costante scambio di informazioni in ordine ai programmi di digitalizzazione dei relativi procedimenti giurisdizionali e consultivi anche al fine di favorire il riuso dei programmi informatici ai sensi dell'articolo 69 del codice dell'amministrazione

 

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digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti i soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le regole tecniche e i formati da utilizzare nell'ambito dei procedimenti di cui al medesimo comma 1.
      5. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato o, su sua delega, dell'avvocato distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l'avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell'autorizzazione.
      6. L'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico conforme al modello allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 27 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1994. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero da parte dell'avvocato distrettuale dello Stato.
      7. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 5 del presente articolo siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 21 gennaio 1994, n. 53.